Nintendo DSi: le prime restrizioni

Nintendo DSi points sharing system
Alla presentazione durante il Media Summit sembrava che il Nintendo DSi fosse l’apparecchio handheld che avrebbe istantaneamente ucciso definitivamente il mercato, anche grazie ai DLC disponibili.
Le notizie che però Nintendo ha iniziato a far trapelare in questi giorni, a seguito della presentazione, non sono particolarmente confortanti: in primo luogo la console – che, ricordiamo, è dotata di una fotocamera da 3 megapixel, un lettore audio ed una slot per schede SD – sarà “region-locked“, escludendo quindi a priori ogni possibilità (tranne per i pochi che conoscono il giapponese) di poter acquistare già dal primo novembre la console sul mercato di importazione parallela.
 
Il problema della limitazione geografica non è però l’unico che si scopre in questi giorni: pare infatti che i contenuti downloadabili, acquistabili tramite il canale – simil Wii Shop – preposto da Nintendo per la vendita di contenuti online, saranno dotati di qualche sorta di DRM, che si occuperà di vincolare il contenuto scaricato alla singola console (oppure, prendendo ispirazione da iTunes, al singolo account, il che sarebbe già più accettabile).
 
A completare la serie di cattive notizie, arriva un’altra smentita da casa Nintendo: sebbene i Wii Points (i punti necessari per acquistare i diversi contenuti sul Canale Wii Shop) siano stati recentemente rinominati Nintendo Points – lasciando quindi presumere che, una volta acquistati, essi potessero essere utilizzati sia per la Wii che per il DSi – qualora questi venissero acquistati per la Wii, non potrebbero essere utilizzati per acquistare contenuti per DSi e viceversa.
 
Se le altre due limitazioni potevano risultare antipatiche, ma formalmente corrette, l’ultima lascia decisamente perplessi, in quanto lascia abbastanza increduli che una società capace di creare un sistema complesso come quello dei Codici Amico non riesca a creare un sistema di gestione di un singolo account su più di una console, stando ovviamente alle loro affermazioni di puro ed esclusivo impedimento di tipo tecnico, escludendo quindi ogni forma di intento ulteriormente lucrativo.

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